Modello di Certificazione del Credito d'Imposta R&S+I+D

Certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

Scopri il modello di certificazione del credito d’imposta

Con il Decreto direttoriale 5 giugno 2024 è stato pubblicato il modello di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Abbiamo già spiegato in questo articolo, perché conviene certificare il credito, vediamo ora nel dettaglio il documento.

Dati Aziendali

La certificazione inizia con l’identificazione del certificatore e i dati dell’impresa, i dati del progetto di ricerca e dei relativi sottoprogetti. Questa sezione non presenta particolari complessità

Assenza di conflitto di interesse

Anche se il modello varia da persona fisica, impresa di consulenza o università/ente di ricerca, l’obiettivo è di affermare che il certificatore chiamato a esprimersi sull’attività aziendale, non ha conflitti di interesse con l’azienda stessa.

Qui occorre fare attenzione, poiché un consulente che ha precedentemente redatto il dossier R&S per l’azienda, se viene ora chiamato a certificare tale dichiarazione, a giudizio delle scrivente, si viene a trovare in una palese situazione di conflitto di interesse.

Si consiglia quindi di far redigere la certificazione a un soggetto diverso da colui il quale ha accompagnato, l’azienda nella dichiarazione del credito R&S.

Indicatori R&S

Segue quella che è la raccolta di informazioni relative agli indicatori R&S, ovvero quegli elementi che suggeriscono la presenza di attività strutturate di R&S all’interno dell’azienda, e permettono di sostenere il carattere sistemico (5° criterio del Manuale di Frascati) delle attività di R&S aziendali.

Descrizione del progetto o del sottoprogetto

Troviamo quindi la parte descrittiva per ogni progetto o sottoprogetto dove si deve dettagliare l’attività. E’ importante notare la richiesta dello stato dell’arte e non dello stato del mercato. Consiglio di pianificare e documentare con attenzione le attività e farle valutare preventivamente da un esperto.

  • Settore e ambito del progetto
  • Individuazione del problema (scientifico, tecnologico o altro) e della necessità che il progetto
    si propone di risolvere
  • Stato dell’arte del settore del progetto
  • Definizione dell’obiettivo del progetto
  • Gruppo di lavoro impiegato nel progetto
  • Accordi con portatori di interesse e contratti di collaborazione con università, enti di ricerca,
    ecc.
  • Indicatori di performance scelti per valutare i risultati (efficienza, tempistica, percentuale di
    errore…)
  • Attività e fasi del progetto
  • Criticità e tentativi realizzati durante l’esecuzione dell’attività
  • Risultati conseguiti o attesi
  • Divulgazione o trasferimento dei risultati
  • Brevetti/Richiesta di brevetti o protezione della proprietà intellettuale
  • Processo di revisione a seguito dell’attuazione del progetto

Sezioni relativa alla parte finanziaria dei progetti

Nella terza sezione occorre descrivere gli aspetti finanziari della dichiarazione, in particolare si comincia dalla durata del progetto e dalle storico delle spese e del credito legato a tale progetto.

Seguono le varie casistiche a seconda dell’anno di dichiarazione: le tabelle per R&S, per innovazione tecnologica e design, ideazione estetica. Riporto i casi relativi alla R&S.

Classificazione delle attività

In questa sezione ci sono varie opzioni tra cui scegliere, per identificare le attività; ne riporto un estratto. Occore prestare attenzione nella corretta identificazione, poiché la distinzione non è sempre semplice.

Certificazione e firme

Infine, il certificatore conclude il documento firmando digitalmente quanto dichiarato, l'”oppure” sembra suggerire che in alternativa puo’ firmare il rappresentante legale, ma secondo me c’é un refuso e probabilmente dovranno esserci entrambe le firme.

Cosa ricordare

Come avuto potuto vedere la certificazione è un processo complesso che richiede una buona conoscenza della materia da un punto di vista tecnico e fiscale. Quando scegliete un certificatore assicuratevi di valutarne le competenze, evitate di farne una mera questione di prezzo. Le informazioni che scrive arrivano al ministero: errori o incogruenze vengono visti e generano richieste di integrazioni, che se non si è in grado di produrre, generano una mancata certificazione ed è facilmente immaginabile un controllo a stretto giro sui crediti pregressi.

AG Consulting è a vostra disposizione per certificare i vostri crediti R&S+I+D.

Contattateci per un audit gratuito

Compensare i crediti d'imposta

Codici Tributo per Compensare i Crediti d’Imposta Transizione 4.0


Ecco i codici tributo per compensare i crediti d’imposta Transizione 4.0 (beni materiali e immateriali e ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative), istituiti con risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 13/E del 1° marzo 2021:

6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”;

6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;

6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;

6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n.
34 del 2020”;

6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1,
DL n. 34 del 2020”.

Certificazione attività R&S+I+D

Al via la certificazione delle attività di R&S+I+D

Scopri come ottenere la certificazione delle attività di R&S+I+D

Ottima notizia per la tanto attesa certificazione delle attività di R&S+I+D.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato l’elenco degli esperti a livello nazionale per la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica (R&S+I+D).

Questo elenco è fondamentale per le aziende che desiderano usufruire del credito d’imposta, in quanto solo i certificatori presenti nell’Albo sono autorizzati a convalidare gli investimenti effettuati.

Se vi chiedete perché è una buona idea certificare i crediti, ve lo spieghiamo in questo articolo.

AG Consulting fa parte degli esperti per la certificazione, come trovarci? ;

AG Consulting fa parte dei 304 esperti a livello nazionale per la certificazione delle attività di R&S+I+D.

Denominazione: Andrea Luigi Guerra

Numero di iscrizione: 000227

Vediamo ora cosa deve fare un’impresa per mettere al sicuro i propri crediti passati e quelli futuri.

Certificazione delle attività di R&S+I+D: come funziona la piattaforma?

A partire dalle ore 14:00 del 15 maggio, le imprese possono accedere alla piattaforma di selezione del certificatore direttamente online.

L’impresa che ha effettuato o che intenda effettuare investimenti, può selezionare il certificatore prescelto per attestare la conformità degli investimenti, e versare i diritti di segreteria.

Ecco la guida passo passo, per compiere l’operazione.


Anche se l’Albo dei certificatori e la piattaforma per la selezione sono già attivi, bisognerà attendere ancora qualche giorno per la pubblicazione del modello di certificazione da utilizzare e delle linee guida per i certificatori. Questi documenti saranno essenziali per garantire che la certificazione degli investimenti avvenga in modo corretto e conforme alle normative vigenti.

Certificare crediti R&S+I+D

Perché certificare i Crediti d’Imposta R&S+I+D?

Vantaggi e procedura

Certificare i Crediti d’Imposta R&S+I+D è ora possibile!

Il decreto legge n. 73 del 2022 (cosiddetto decreto semplificazioni), convertito, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha introdotto la possibilità di certificare l’ammissibilità delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica (R&S+I+D).

Cos’è la Certificazione dei Crediti d’Imposta R&S+I+D

La certificazione del credito d’imposta per le attività di R&S+I+D, è un documento tecnico che attesta che le attività svolte dalle imprese rientrano tra quelle ammissibili per ottenere il credito d’imposta.

Per quali Crediti d’Imposta R&S+I+D si applica?

La certificazione può essere richiesta per le dichiarazioni future a venire, ma soprattutto anche per le dichiarazioni già effettuate negli anni precedenti (anche ante 2020) a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione, quindi anche se sono già stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche.

Chi sono i Certificatori dei Crediti d’Imposta per attività di R&S+I+D

Questa certificazione è rilasciata esclusivamente dagli esperti qualificati iscritti all’Albo dei Certificatori. È distinta dalla certificazione delle spese, che verifica invece l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.

Questi certificatori dovranno garantire professionalità, onorabilità e imparzialità. E’ un’opinione personale, ma si consiglia attenzione nella scelta, poiché l’eventuale consulente che vi ha già curato la dichiarazione in passato e che ora si propone anche come Certificatore, potrebbe non rispettare il criterio dell’imparzialità agli occhi dell’Amministrazione.

Vantaggi nel certificare i Crediti d’Imposta R&S+I+D per le Imprese

La certificazione del Credito d’Imposta R&S+I+D ha effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, fornendovi una penalty protection.

Questo significa, in parole povere, che se le vostre attività sono state certificate da un Certificatore, potete dormire sonni tranquilli.

Come abbiamo visto può avere effetto anche retroattivo, perciò è consigliato mettere al sicuro le dichiarazioni degli anni passati.

Procedura per certificare i Crediti d’Imposta R&S+I+D

Il Ministero ha attivato un sito web dedicato con l’elenco dei certificatori e una piattaforma attraverso la quale le imprese possono scegliere il certificatore e avviare l’iter per ottenere la Certificazione del Credito d’Imposta R&S+I+D.

Spieghiamo nel nostro articolo, passo a passo, tutti i passaggi per accedere alla piattaforma e iniziare il processo per certificare i crediti d’imposta R&S+I+D.

Cosa ricordare

La certificazione dei Crediti d’Imposta R&S+I+D è una grande opportunità per le imprese, poiché le ripara da controlli e errate interpretazioni, garantendo serenità e certezza nel programmare gli investimenti. Si possono certificare anche crediti pregressi, e si consiglia di evitare di far certificare alla stessa azienda di consulenza che ha già fatto la certificazione per delle ragioni di conflitto di intessi.

AG Consulting è a vostra disposizione per certificare i vostri crediti R&S+I+D.

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Compensare i crediti 4.0

Compensare i Crediti d’Imposta 4.0

Riaperta la possibilità di compensare i crediti Transizione 4.0

Compensare i crediti 4.0 era diventato impossibile? Non più!
Lunedì 29 aprile segna una data significativa per le imprese italiane, che potranno tornare a beneficiare dei crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 4.0. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che è stato emanato un decreto che permetterà alle aziende di riprendere la compensazione dei crediti d’imposta, un’iniziativa che rafforza l’ecosistema imprenditoriale nel contesto della trasformazione digitale.

Inoltre, è importante ricordare che la compensazione dei crediti era stata temporaneamente sospesa a seguito della risoluzione n. 68/E del 12 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entrate, in attesa che fossero resi disponibili i nuovi modelli di comunicazione. Il decreto direttoriale ora specifica il contenuto e le modalità di invio di questi modelli, che comprendono due formati differenti: uno per gli investimenti in beni strumentali nuovi, essenziali per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Transizione 4.0), e l’altro per i crediti relativi agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Modelli di comunicazione per compensare i crediti Transizione 4.0

Dalle ore 12 di lunedì 29 aprile 2024, è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d’imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 e come da decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile scorso.

Dalle ore 10 del 18 maggio 2024, tali moduli vanno compilati tramite registrandosi al GSE (nel prossimo paragrafo trovare la guida su come fare) e accedendo all’area clienti.

Qui dovete cliccare su applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari

Quindi selezionare la tipologia di investimento.
Infatti, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire.

I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:

  • Gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
  • Gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Come registrarsi al GSE ?

Potete cliccare direttamente a questo link: https://areaclienti.gse.it/nac-public/registration per accedere alla pagina di registrazione. Ecco una guida per aiutarvi nel processo:

Comunicazione preventiva e consuntiva

Una volta registrati al GSE va determinato quali comunicazioni inviare poiché sono previste una o più comunicazioni.
Infatti, in alcuni casi sarà obbligatorio mandare solo una comunicazione consuntiva alla fine dell’investimento, mentre in altri andrà “prenotato” il credito con una comunicazione preventiva (ovvero prima di realizzare l’investimento) e poi una consuntiva una volta terminato.

La distinzione si fa sulla basa della data dell’investimento:

  • sia preventiva che consuntiva, per tutti i tipi di investimento che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024
  • solo consuntiva
    • per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024
    • per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024

Come compilare le comunicazione?

Il GSE ha messo a disposizione una guida, clicca qui per accedervi

Ecco alcuni punti da tenere a mente quando si compila la comunicazione:

– All’interno dei campi da compilare, deve necessariamente essere inserito un punto e non una virgola per i numeri decimali;

– la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili;

– la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti;

– come anno di riferimento va indicato l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione (non più l’anno di interconnessione) [Risoluzione 25/E/2024 dell’Ade];

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati”. [Risoluzione 25/E/2024 dell’Ade]

Ricordiamo in particolare che:

  • Sui moduli deve necessariamente essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del Rappresentante Legale o di uno dei Rappresenti Legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID (https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati).
  • Il sistema per la compilazione dei moduli (SIAD) è ottimizzato per browser Chrome, Firefox e IE10 ma supporta, per l’apertura e la compilazione dei pdf, esclusivamente Adobe Reader 9.1 e superiori. Se richiesto, sarà necessario autorizzare l’esecuzione di Javascript.

Come compensare una volta fatta la comunicazione?

Completati questi passi, che si aggiungono al requisito dell’interconnessione, l’azienda può compensare in F24 i propri crediti utilizzando i codici corrispondenti, che per comodità vi riportiamo nell’articolo sottostante.

Cosa ricordare

La ripresa della compensazione dei crediti d’imposta nel quadro del piano Transizione 4.0 è una notizia positiva per il tessuto imprenditoriale italiano. La normativa ha avuto rapidi cambiamenti, ed è ancora in evoluzione. Si consiglia prudenza e l’avviso di un esperto, prima di formalizzare gli investimenti o le compensazioni. AG Consulting è al tuo fianco per accompagnarti.
Non esitare a contattarci per maggiori informazioni.

Come funziona il Piano Transizione 5.0

Piano Transizione 5.0: come funziona?

Abbiamo parlato dell’orgine del Piano Transizione 5.0, vediamo ora come funziona e quali sono gli incentivi che propone.

Chi sono i beneficiari?

Tutte le imprese (o le stabili organizzazioni) che siano residenti nel territorio italiano indipendentemente:

  • dalla forma giuridica,
  • dal settore economico di appartenenza,
  • dalla dimensione
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, .

Chi sono gli esclusi?

Le imprese in:

  • stato di liquidazione volontaria,
  • fallimento,
  • liquidazione coatta amministrativa,
  • concordato preventivo senza continuita’ aziendale, o
  • sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Quali spese finanzia il Piano Transizione 5.0?

I progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici, ovvero resta valido il Piano Transizione 4.0, tuttavia se si ottiene una riduzione dei consumi energetici (che dettaglieremo più avanti nell’articolo), si accede al Piano Transizione 5.0.

Percio’, il Piano Transizione 5.0 nel dettaglio finanzia:

  • I beni strumentali materiali definiti nell’Allegato A del piano Transizione 4.0
  • I beni strumentali immateriali defini nell’Allegato B del piano Transizione 4.0 a cui si aggiungono
    • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
    • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente (come ad esempio un ERP che preveda il monitoraggio dei consumi).
  • I sistemi di autoproduzione, autoconsumo e stoccaggio di energia, esclusi quelli che utilizzano biomasse come fonte energetica. Si tratta quindi sostanzialmente di impianti fotovoltaici, che devono essere prodotti nell’Unione Europea ed avere un’efficienza di almeno il 21,5%. L’impianto fotovoltaico deve far parte di un progetto che preveda l’acquisto di beni strumentali dei punti precedenti; per intenderci non si possono acquistare solo pannelli fotovoltaici.
  • Le spese di formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali formazioni devono necessariamente essere erogate da soggetti esterni, che saranno individuati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Cosa si intende per riduzione dei consumi energetici?

La riduzione dei consumi energetici, criterio fondamentale per passare dal Piano Transizione 4.0 al Piano Transizione 5.0 significa ottenere almeno una una delle seguenti condizioni :

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o,
  • una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Attenzione! Non si sa ancora come deve essere eseguito il calcolo, siamo in attesa di un decreto ad hoc.

Quali sono le aliquote del Piano Transizione 5.0?

Ci sono ben 9 aliquote! Vediamo i vari casi possibili.

Caso n°1: “Transizione 5.0 base”

La tabella riassume le aliquote per i beni strumentali, a seconda della riduzione del consumo energetico ottenuto per unità produttiva (UP) o per processi interessati (PI)

Entità dell’investimento3% < UP < 6%
5% < PI < 10%
6% < UP < 10%
10% < PI < 15%
UP > 10%
PI > 15%
Fino a 2.5M di euro35%40%45%
Da 2,5 a 10M di euro15%20%25%
Da 10M a 50 M di euro5%10%15%

Caso n°2: “Transizione 4.0”

E se non ottengo la minima riduzione del consumo energetico prevista? Ebbene, si resta alle percentuali del Piano Transione 4.0 che finanzia solo i beni strumentali materiali e immateriali, niente formazione, né pannelli.


Vanno poi ricordati due casi speciali: gli impianti fotovoltaici e la formazione

Caso Speciale 1 : “Transizione 5.0 con maggiorazione per impianti fotovoltaici”

E’ prevista una maggiorazione della base di calcolo per alcuni tipi di impianti fotovoltaici, ovvero:

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

La maggiorazione si applica sulla sola parte relativa agli impianti fotovoltaici e non anche ai beni strumentali e alla formazione.

Caso Speciale 2 : “Transizione 5.0 con attività di formazione

Le spese di formazione possono essere considerate nel limite del 10% dei soli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali (quindi non gli impianti fotovoltaici ad esempio), e comunque non oltre 300.000 euro.

Esempio di calcolo

Vediamo qualche esempio di calcolo per i casi speciali con un’impotesi di riduzione del consumo energetico ottenuto per unità produttiva (UP) pari all’8% (seconda colonna della tabella), 100.000 euro di beni strumentali (1° riga della tabella)

Caso Speciale 1 : “Transizione 5.0 con maggiorazione per impianti fotovoltaici”

Consideriamo una spesa di 100.000 euro per dei pannelli con efficienza di cella superiore al 23,5 che mi danno diritto ad una maggiorazione del 120%.

[100.000 + (100.000 x 1,2)] x 0,4 = (100.000 + 120.000) x 0,4 = 88.000 euro

Caso Speciale 2 : “Transizione 5.0 con attività di formazione

Consideriamo il caso di prima, ma aggiungiamo 60.000 di spese di formazione. Innanzitutto, avendo 100.000 euro di spese per beni materiali, posso solo considerare 10.000 euro di spese di formazione (ovvero il 10% di 100.000, e non di 200.000 perché non posso considerare l’impianto fotovoltaico).

[100.000 + 10.000 + (100.000 x 1,2)] x 0,4 = (110.000 + 120.000) x 0,4 = 92.000 euro

Come si fruisce degli incentivi del Piano Transizione 5.0?

Non cambiano le modalità, ovvero la compensazione in F24, tuttavia ci sono alcuni punti da tenere a mente.

  • Restano gli obblighi di dimostrare l’avvenuta interconnessione.
  • Il credito non puo’ essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale
  • L’avvio della fruizione non potrà superare la data del 31 Dicembre 2025.

Inoltre, Il Governo sta definendo ancora alcuni aspetti operativi per la fruizione dell’incentivo, come gli oneri documentali da produrre, chi puo’ produrre determinate certificazioni che saranno richieste, e le modalità di interazione dell’azienda con il Mimit e il GSE che sarà responsabile dei controlli sulla riduzione dei consumi energetici. Definiamo e aggiorniamo queste modalità in un articolo separato.

Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi?

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

Cosa ricordare

La fruizione degli incentivi del Piano Transizione 5.0 è più complessa di quelli del Piano Transizione 4.0, inoltre la normativa non è ancora stabilizzata. Conviene quindi anticipare per tempo gli investimenti e rivolgersi ad un professionista per programmare il progetto di innovazione.

Siamo a tua disposizione, non esitare a contattarci!

Piano Transizione 5.0

Cos’è il Piano “Transizione 5.0”?

Investimenti per il Futuro Sostenibile delle Imprese Italiane

Il Piano Transizione 5.0 rappresenta un passo fondamentale del governo italiano per sostenere la trasformazione delle industrie nazionali verso pratiche più innovative e sostenibili. Infatti, questo piano è la punta di diamante della strategia dell’Italia di stimolare la crescita economica attraverso la tecnologia e la sostenibilità, in linea con gli obiettivi dell’Industria 5.0.

Obiettivi e Strategie del Piano Transizione 5.0

Il Piano “Transizione 5.0” è progettato per stimolare la digitalizzazione e la sostenibilità delle imprese, con un focus particolare sulle piccole e medie imprese (PMI). Gli obiettivi chiave includono:

  1. Promozione dell’Efficienza Energetica: Incoraggiare le aziende a ridurre l’impronta carbonica attraverso tecnologie innovative.
  2. Incentivazione dell’Uso delle Tecnologie Digitali: Facilitare l’adozione di soluzioni come l’intelligenza artificiale, la robotica e l’IoT per migliorare la competitività.
  3. Supporto alle Iniziative Green: Sostenere progetti che promuovano l’uso di risorse rinnovabili e l’economia circolare.

Dettagli Legislativi del Piano Transizione 5.0

Il Piano “Transizione 5.0” è stato codificato nell’articolo 38 del Decreto-Legge 39 del 2 marzo 2024, una normativa composta da 21 commi che fa parte delle “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (decreto PNRR). Questo decreto è stato approvato dal Governo il 26 febbraio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024. Il decreto legge è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed è prevista la sua conversione in legge entro i sessanta giorni successivi. Tuttavia, siamo in attesa del decreto attuativo, che doveva essere emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Per restare aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi alle notifiche del nostro sito.

Come funziona il Piano

Il governo italiano ha previsto una serie di incentivi finanziari per le imprese che decidono di investire in tecnologie e processi conformi agli obiettivi del Piano “Transizione 5.0”. Questi incentivi includono sgravi fiscali, sovvenzioni dirette e facilitazioni creditizie, progettati per rendere più accessibili le tecnologie avanzate anche per le piccole e medie imprese. Poiché ci sono diversi tipi di incentivo, abbiamo realizzato un articolo dettagliato “Piano Transizione 5.0: come funziona?” in cui trovate une spiegazione completa.

Cosa devi ricordare

Il Piano Transizione 5.0 introduce oltre agli incentivi relatvi alla digitalizzazione del piano transizione 4.0, incentivi legati alla sostenibilità. Siccome il Governo ha da poco approvato il Decreto sul Piano Transizione 5.0, mancano diversi decreti attuativi che spieghino nel dettaglio come usufruire degli incentivi. Per questo monitoriamo quotidianamente la situazione: seguiteci per restare aggiornati.

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